mercoledì 22 aprile 2015

RICORSO TAR "PERMESSI BREVI"

LA CGIL VINCE IL RICORSO CONTRO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI PERMESSI BREVI PER ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE

Con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714/2015, pervenuta il 17 aprile, il T.A.R. del
Lazio ha annullato la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in materia di assenza per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Il ricorso presentato dalla FLC CGIL lamentava “la violazione e l'erronea
interpretazione dell'art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101/2013 nonché del
principio di gerarchia delle fonti. Eccesso di potere per difetto di presupposti,

travisamento delle circostanze, sviamento” e la “ violazione art. 97 e 32 della Cost.”
I giudici amministrativi nel riconoscere la fondatezza del ricorso, hanno affermato che
la circolare “è illegittima” e ne hanno disposto l'annullamento in quanto la materia
“trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e
non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già
sottoscritti”.
Con tale disposizione si indica nella negoziazione tra le parti il naturale terreno per
l'individuazione di soluzioni condivise da inserire nell'ambito della normativa
contrattuale collettiva.
La sentenza ribadisce, quindi, la preminenza del contratto rispetto a iniziative
unilaterali delle Amministrazioni in materie che sono regolate dai CCNL e, pertanto, in attesa di diversa regolazione negoziale, le assenze per visite e terapie dovranno essere regolate secondo le previsioni contrattuali vigenti nei singoli comparti.
La FP CGIL ha, pertanto, inviato a tutte le Amministrazioni formale richiesta di
ripristino della regolamentazione contrattuale ante circolare.
Roma, 21 aprile 2015
FP CGIL Nazionale

mercoledì 1 aprile 2015

730, novità 2015



  • CAAF NORDEST  CGIL
  • 730
 NOVITA’ 2015 – NUOVA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in via sperimentale, il modello 730 precompilato
  • ATTENZIONE
la dichiarazione precompilata NON arriverà nelle case degli italiani, ma sarà utilizzabile esclusivamente per via telematica, con procedure di registrazione non molto semplici.
(Deve essere prelevata dal Sito dell’Agenzia delle Entrate  – www.agenziaentrate.gov.it, dopo aver richiesto uno specifico codice PIN).
Il Modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate non contiene tutti i dati e tutte le spese che consentono di recuperare l’eventuale credito d’imposta spettante e nella maggior parte dei casi andrà modificato e integrato.
PERTANTO
Per essere più tranquillo e garantito ti conviene presentare il Mod. 730 attraverso il CAAF, dove troverai un nostro operatore pronto ad assisterti per la presentazione della dichiarazione: verificherà che le informazioni del precompilato siano corrette, ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali hai diritto, verificherà la documentazione e invierà per te il modello, fornendoti tutte le informazioni, rispondendo alle tue domande e ai tuoi dubbi.
Inoltre, in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, saremo noi a rispondere direttamente, poiché una volta apposto il visto di conformità sui dati inseriti, passa al CAAF la responsabilità di quanto riportato e dichiarato, incluso quindi il pagamento di imposte, sanzioni e interessi in caso di errori e contestazioni nella dichiarazione dei redditi.
Per presentare il Mod. 730 al CAAF occorre obbligatoriamente sottoscrivere una DELEGA che va compilata in tutte le sue parti, firmata, allegando un documento  di identità valido e per non dover tornare due volte al momento della dichiarazione 730.
RESTITUITA ATTRAVERSO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’
• ad un operatore CAAF CGIL in una delle sedi di recapito sul territorio;
• al tuo delegato in azienda;
• al funzionario sindacale della tua categoria;
• ad un operatore dello SPI CGIL nella sede a te più vicina
DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE 730
Clicca qui per qui per verificare quale documentazione devi avere per presentare il modello ed, eventualmente, per beneficiare di riduzioni di imposta o deduzioni dal reddito.

CHI PUO’ UTILIZZARE IL MODELLO 730
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2015 sono:
• pensionati o lavoratori dipendenti;
• persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
• persone impegnate in lavori socialmente utili;
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
• se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato,  se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;
• lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa  almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione  del Mod. 770 semplificato e ordinario)
• IRAP e IVA.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro
– Può essere presentato in forma congiunta dai coniugi.
– Può essere presentato per conto di persone incapaci o di minori.
– Può essere presentato da un DELEGATO

ATTENZIONE
Dal 2014 i lavoratori dipendenti possono presentare il Modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate sul proprio conto corrente bancario o postale.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Il contribuente deve sempre esibire al CAAF tutta la documentazione a corredo della dichiarazione. Il CAAF ha l’obbligo di apporre su tale documentazione il visto di conformità.